Glossario
La SCIA consente all’interessato di iniziare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale (artigianale, commerciale, industriale …), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA ha efficacia immediata: l’attività oggetto della segnalazione può essere intrapresa sin dal momento della sua presentazione all’amministrazione competente.
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dagli atti di notorietà necessari e dalle attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati se richieste dalla legge.
L’amministrazione a cui si presenta la SCIA e quelle eventualmente competenti hanno il potere/dovere di verificare la sussistenza dei requisiti e presupposti entro tempi certi (sessanta giorni, ridotti a trenta in caso di SCIA edilizia), e può adottare atti inibitori o conformativi (richiesta di adeguare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente) o, quando ciò non sia possibile, un divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, anche denunciando all’autorità giudiziaria penale i casi di dichiarazioni false.
Se alcune attività soggette a SCIA per il loro svolgimento necessitano di altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (per esempio, nel caso in cui occorra la cd. notifica sanitaria), l’interessato presenta una cd. SCIA unica.
Se l’attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta la SCIA corredata delle altre istanze, ma l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti: è la cd. SCIA condizionata.